Autocertificazione
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Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il DPR 445 del 28.12.2000, che ha modificato, integrato ed abrogato la normativa precedente in materia di semplificazione amministrativa.
In base all'art. 46 del DPR 445/2000, i certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma sono:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti politici e civili;
- stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a, di stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- posizione agli effetti degli obblighi militari, compresi quelli attestati nel foglio matricolare;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
- esami sostenuti;
- titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo;
- previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato; - qualità di vivenza a carico;
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nel precedente elenco, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sotto elencati documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari;
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
- brevetti e marchi.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di un documento è conforme all'originale.
Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti di stato civile e i certificati anagrafici necessari per la celebrazione del matrimonio.
Sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichia-razione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali pre-viste.
Non è più necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano rese da chi non sa o non può firmare.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per l'intero anno scolastico.
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